SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA
della Conferenza Episcopale Italiana

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26 Settembre 2017
MINISTERO SACERDOTALE
Gesù Cristo ha conferito all'apostolo Pietro un potere specifico: " A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli " (Mt 16,19). Il " potere delle chiavi " designa l'autorità per governare la casa di Dio, che è la Chiesa. Gesù, " il Buon Pastore " (Gv 10,11), ha confermato questo incarico dopo la risurrezione: " Pasci le mie pecorelle " (Gv 21,15-17). Il potere di " legare e sciogliere " indica l'autorità di assolvere dai peccati, di pronunciare giudizi in materia di dottrina, e prendere decisioni disciplinari nella Chiesa. Gesù ha conferito tale autorità alla Chiesa attraverso il ministero degli Apostoli e particolarmente di Pietro, il solo cui ha esplicitamente affidato le chiavi del Regno.
Il sacerdote trova la pienezza del suo ministero nella presidenza dell'Eucaristia e proprio per questo, può svolgere poi il servizio della presidenza e della guida della comunità.
L'inviato del Signore parla e agisce non per autorità propria, ma in forza dell'autorità di Cristo. Nessuno può conferire a se stesso la grazia, essa deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. Da Lui i vescovi e i presbiteri ricevono la loro missione, cioè la potestà e la facoltà di agire "in persona di Cristo Capo", i diaconi la forza di dedicarsi al popolo di Dio nella "diaconia " (servizio) della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio.
Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è legato il "carattere di servizio". I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, che conferisce missione e autorità, sono veramente "servi di Cristo " (Rm 1,1), ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi " la condizione di servo " (Fil 2,7).
Il ministero sacramentale nella Chiesa ha un carattere personale e una forma collegiale. E questo si verifica sia nei legami tra il collegio episcopale e il Santo Padre, il successore di Pietro, sia nel rapporto tra la responsabilità pastorale del vescovo per la sua Chiesa particolare e la sollecitudine di tutto il collegio episcopale per la Chiesa universale.

Modello 730

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile (data da verificare ogni anno), in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it. – area riservata). Si può accedere a questa sezione utilizzando:

    • un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
    • CIE - Carta di identità elettronica;
    • una Carta Nazionale dei Servizi.

 Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un intermediario (Caf o un professionista abilitato). In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Per chi è messo a disposizione il modello 730 precompilato?

Il 730 precompilato è messo a disposizione dei contribuenti che - oltre ai redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati - possiedono altri redditi da dichiarare con questo modello e/o hanno oneri deducibili/detraibili, non hanno la partita IVA e possono avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure di un CAF o di un professionista abilitato.

Modalità di presentazione

Presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate
Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve anche compilare il modello 730 – 1 con la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non esprime alcuna scelta).

 Presentazione al sostituto d’imposta
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato. Il medesimo sostituto acquisisce anche la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef secondo le disposizioni indicate dallo specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dematerializzazione delle schede relative alle scelte.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 con la scelta, in busta chiusa. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale ed i dati anagrafici.

Termine di presentazione

Il Modello 730 precompilato ed il modello 730-1 devono essere presentati al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta entro il 30 settembre (data da verificare ogni anno).

Inoltre, il contribuente può presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato e il 730-1 direttamente via internet entro il 30 settembre (data da verificare ogni anno).

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

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Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.

Il contribuente per cui l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI.

 A chi e quando si presenta

Il modello 730 ordinario, insieme al modello 730 1 – con la scelta, può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato entro il 30 settembre (data da verificare ogni anno).

Scheda allegata al Modello CU

Chi può firmare? Coloro che possiedono solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, attestati dal modello CU e sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come scegliere? Utilizzare l’apposita scheda allegata al modello CU e:

    1. nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto per mille, firmare nella casella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta.
    1. Firmare anche nello spazio "Firma" posto in basso nella scheda.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si disponga della scheda allegata al modello CU, sarà possibile utilizzare per la scelta la apposita scheda presente all’interno del Modello REDDITI.

In tal caso, negli appositi spazi della scheda dovranno essere indicati anche il Codice Fiscale e le generalità del contribuente. Per effettuare la scelta:

    1. nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto per mille, firmare nella casella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta.
    1. Firmare anche nello spazio "Firma" posto in fondo alla scheda nel riquadro “RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI”

La scheda è liberamente scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it – sezione: cittadini – dichiarazioni).

I tempi e modalità di consegna sono gli stessi di quelli previsti per la scheda allegata al Modello CU.

Quando e dove consegnare?

Consegnare entro il 30 novembre (verificare le norme vigenti) solo la scheda con la scelta, in una busta chiusa, che deve recare cognome, nome, codice fiscale del contribuente e la dicitura "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF”(*) secondo una delle seguenti modalità:

-     presso qualsiasi ufficio postale. Il servizio di ricezione è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta.

-     ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Gli intermediari devono rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta; inoltre hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio.

Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet entro il 30 novembre (data da verificare ogni anno).

 (*) La dicitura completa è necessaria anche se si sceglie di firmare solo per la destinazione dell’Otto per mille.

Modello REDDITI

La scelta viene effettuata utilizzando l’apposita scheda, presente all’interno del modello REDDITI, che è usata sia in caso di obbligo di presentazione della dichiarazione sia in caso di esonero. Negli appositi spazi della scheda dovranno essere indicati anche il Codice Fiscale e le generalità del contribuente.
 Chi può firmare? I contribuenti che non scelgono di utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi oppure i contribuenti che sono obbligati per legge a compilare il modello REDDITI

Come scegliere? Firmare nella casella “Chiesa cattolica” facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta, nell’apposito riquadro denominato “Scelta per la destinazione dell’Otto per mille dell’Irpef” posto nella scheda.

Quando e dove consegnare? Il modello REDDITI e la scheda possono essere predisposti da qualsiasi intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, professionista), che provvederà anche all’invio della dichiarazione entro il 30 novembre (data da verificare ogni anno). È importante comunque ricordare all’intermediario fiscale la propria scelta per la destinazione dell’Otto per mille.

Chi invece predispone da solo il modello REDDITI, deve effettuare la consegna via internet entro il 30 novembre, ovvero, se non è obbligato all'invio telematico, presso qualsiasi ufficio postale dal 2 maggio al 30 giugno (date da verificare ogni anno).

E IL CINQUE E DUE PER MILLE?

In tutti e tre i modelli troverete anche lo spazio per destinare il cinque e il due per mille. È una possibilità in più che non esclude o modifica la firma dell’Otto per mille. L’invito è a firmare l’Otto per mille come sempre e, per chi vuole, aggiungere anche la scelta del cinque e due per mille.