La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71° Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato ed approvato il nuovo testo delle Disposizioni relative alla concessione di contributi finanziari per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. Il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione di maggio ne ha approvato il Regolamento attuativo.
Descrizione delle principali novità delle Disposizioni
- Le due categorie fondamentali in cui le Disposizioni organizzano il patrimonio sono: i beni artistici e culturali (Art. 1 §1, lett. a) e i luoghi per il culto e le attività pastorali (Art. 1§1 b). Quest’ultima categoria è a sua volta organizzata in a) interventi su edifici esistenti e b) nuova edilizia.
- L’approccio di fondo al patrimonio si sposta dall’uso delle risorse economiche alle necessità in funzione del servizio prestato alle comunità, anche attraverso la progettazione e la programmazione degli interventi, a partire dal patrimonio disponibile, per una migliore gestione degli investimenti.
- Il patrimonio viene valutato a partire dalla funzione che ha nel servizio prestato alle comunità nel provvedere alle esigenze di culto della popolazione (Art. 1 §1) in linea con la legge n. 222 del 1985.
- Il lavoro integrato fra diversi istituzioni culturali (musei, archivi, biblioteche) e patrimonio diffuso sul territorio diocesano (chiese, rettorie …) è strategico in un’ottica di valorizzazione. Operare in rete anche a livello regionale esprime importanti valori comunionali ed ecclesiali e costituisce una opportunità da potenziare (Art. 3 §2).
- Gli interventi sul patrimonio immobiliare esistente sono previsti nell’unica categoria per tutti gli edifici che hanno più di 20 anni (Art. 3 §6) e il contributo viene calcolato sulla spesa effettiva. Mentre la costruzione di nuovi edifici (Art. 3 §7), segue i parametri riferiti agli abitanti.
- Per quanto riguarda la tipologia degli interventi viene estesa la possibilità di realizzare lavori di adeguamento in occasione di acquisto (Art. 3 §10) di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero pastorale, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all’acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi sulla base delle tabelle parametriche all’interno di un’unica richiesta.
- Per dare attuazione alle risoluzioni dell’Assemblea CEI del 2016 e alla necessità di maggiore relazione tra il Comitato e la Presidenza è previsto che il Presidente del Comitato informi annualmente la Presidenza sulle attività svolte, avendo particolare riguardo agli aspetti di rigore e trasparenza (Art. 7 §1).
- Eventuali contributi integrativi possono essere concessi in caso di varianti approvate dal Comitato, di revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati, di eventi calamitosi (Art. 8 §1).