SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA
della Conferenza Episcopale Italiana

Contributi: le nuove Disposizioni e il nuovo Regolamento

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71° Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato ed approvato il nuovo testo delle Disposizioni relative alla concessione di contributi finanziari per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. Il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione di maggio ne ha approvato il Regolamento attuativo. […]
18 Giugno 2018

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71° Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato ed approvato il nuovo testo delle Disposizioni relative alla concessione di contributi finanziari per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. Il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione di maggio ne ha approvato il Regolamento attuativo.

Descrizione delle principali  novità delle Disposizioni

  1. Le due categorie fondamentali in cui le Disposizioni organizzano il patrimonio sono: i beni artistici e culturali (Art. 1 §1, lett. a) e i luoghi per il culto e le attività pastorali (Art. 1§1 b). Quest’ultima categoria è a sua volta organizzata in a) interventi su edifici esistenti e b) nuova edilizia.
  2. L’approccio di fondo al patrimonio si sposta dall’uso delle risorse economiche alle necessità in funzione del servizio prestato alle comunità, anche attraverso la progettazione e la programmazione degli interventi, a partire dal patrimonio disponibile, per una migliore gestione degli investimenti.
  3. Il patrimonio viene valutato a partire dalla funzione che ha nel servizio prestato alle comunità nel provvedere alle esigenze di culto della popolazione (Art. 1 §1) in linea con la legge n. 222 del 1985.
  4. Il lavoro integrato fra diversi istituzioni culturali (musei, archivi, biblioteche) e patrimonio diffuso sul territorio diocesano (chiese, rettorie …) è strategico in un’ottica di valorizzazione. Operare in rete anche a livello regionale esprime importanti valori comunionali ed ecclesiali e costituisce una opportunità da potenziare (Art. 3 §2).
  5. Gli interventi sul patrimonio immobiliare esistente sono previsti nell’unica categoria per tutti gli edifici che hanno più di 20 anni (Art. 3 §6) e il contributo viene calcolato sulla spesa effettiva. Mentre la costruzione di nuovi edifici (Art. 3 §7), segue i parametri riferiti agli abitanti.
  6. Per quanto riguarda la tipologia degli interventi viene estesa la possibilità di realizzare lavori di adeguamento in occasione di acquisto (Art. 3 §10) di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero pastorale, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all’acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi sulla base delle tabelle parametriche all’interno di un’unica richiesta.
  7. Per dare attuazione alle risoluzioni dell’Assemblea CEI del 2016 e alla necessità di maggiore relazione tra il Comitato e la Presidenza è previsto che il Presidente del Comitato informi annualmente la Presidenza sulle attività svolte, avendo particolare riguardo agli aspetti di rigore e trasparenza (Art. 7 §1).
  8. Eventuali contributi integrativi possono essere concessi in caso di varianti approvate dal Comitato, di revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati, di eventi calamitosi (Art. 8 §1).